Art. 1.

      1. All'articolo 51 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Tutte le cariche pubbliche elettive, assunte per elezione diretta o indiretta, sono ricoperte a titolo onorario e gratuito. La legge può stabilire titoli, modalità e misura di rimborso degli oneri documentati inerenti all'espletamento del mandato istituzionale».